IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Vista la  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  ed  in  particolare
l'articolo 2, commi 7, 8 e 9; 
  Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 466; 
  Vista la legge 17 gennaio 1994, n. 47; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 25 febbraio 1994; 
  Acquisito il parere della competente commissione della  Camera  dei
deputati; 
  Considerato  che  il  termine  per  l'emissione  del  parere  della
competente commissione parlamentare del Senato  della  Repubblica  ai
sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' scaduto in
data 6 aprile 1994; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 24 marzo 1994; 
  Ritenuto di non doversi conformare al parere del Consiglio di Stato
in relazione all'art. 4, comma 2, in quanto la deroga  alla  legge  7
agosto 1990, n. 241, si giustifica con  le  particolari  esigenze  di
celerita' del procedimento in questione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 aprile 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con  il  Ministro  del
tesoro; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                Ambito di applicazione e definizioni 
  1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'art. 2,  comma
7, della legge 24 dicembre 1993,  n.  537,  nuove  regole  in  ordine
all'aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, compresi  gli
eventuali relativi lavori di installazione, il cui  valore  di  stima
sia inferiore alle 200.000 unita' di conto  europee,  con  esclusione
dell'IVA. Tale limite e' ridotto a 130.000 unita'  di  conto  europee
per i contratti stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dai Ministeri indicati nell'allegato 1 del decreto  legislativo  24
luglio 1992, n.  358,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  in
materia  di  appalti  pubblici  di  forniture,  in  attuazione  delle
direttive n. 77/462/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE. 
  2. Sono fatti salvi gli acquisti di beni e servizi in economia, per
i quali valgono i principi stabiliti all'art. 10. 
  3. Ai sensi del presente regolamento, si  intendono  per  pubbliche
forniture,  i  contratti  a  titolo  oneroso   aventi   per   oggetto
l'acquisto, la locazione  finanziaria,  la  locazione,  l'acquisto  a
riscatto con o senza opzioni per l'acquisto,  conclusi  per  iscritto
fra un fornitore e una delle  amministrazioni  o  enti  aggiudicatori
definiti al comma 4. 
  4.   Sono   amministrazioni   o   enti   aggiudicatori   tutte   le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche'  le  istituzioni  di  cui
all'art. 4, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
  5. La disciplina del  presente  regolamento  non  si  applica  alle
forniture dichiarate segrete o  la  cui  esecuzione  richiede  misure
speciali di sicurezza conformemente  alle  disposizioni  legislative,
regolamentari  o  amministrative  vigenti  o  quando  lo   esiga   la
protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato. 
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Il  comma  2  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato, siano  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinino le norme generali
          regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme  in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso  ai  documenti  amministrativi"  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990).
             -  I  commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993
          (Interventi  correttivi  di  finanza   pubblica)   sono   i
          seguenti:
             "7.  Entro  centoventi  giorni  dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, con  regolamenti  governativi,
          emanati  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 2, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione
          dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni
          o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei  procedimenti
          ad  essi  connessi.  La  connessione  si  ha quando diversi
          procedimenti siano tra  loro  condizionati  o  siano  tutti
          necessari   per   l'esercizio  di  un'attivita'  privata  o
          pubblica. Gli schemi di  regolamento  sono  trasmessi  alla
          Camera  dei  deputati ed al Senato della Repubblica perche'
          su  di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di
          trasmissione,  il  parere  delle   Commissioni   permanenti
          competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono
          emanati  anche  in  mancanza  di detto parere ed entrano in
          vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale.
             8.   Le   norme,   anche   di   legge,  regolatrici  dei
          procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con  effetto
          dalla  data  di entrata in vigore dei regolamenti di cui al
          medesimo comma 7.
             9. I regolamenti di cui al  comma  7  si  conformano  ai
          seguenti criteri e principi:
               a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in
          modo  da  ridurre  il  numero delle fasi procedimentali, il
          numero delle amministrazioni intervenienti,  la  previsione
          di atti di concerto e di intesa;
               b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la
          conclusione del procedimento;
               c)  regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo,  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni,
          ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione
          e, uniformazione dei relativi tempi di conclusione;
               d)    riduzione    del    numero    dei   procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita';
               e)  semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa e contabili, anche mediante adozione,  ed  estensione
          alle  fasi  procedimentali  di  integrazione dell'efficacia
          degli atti,  di  disposizioni  analoghe  a  quelle  di  cui
          all'art.  51,  comma  2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni;
               f)   unificazione   a   livello   regionale,    oppure
          provinciale    su   espressa   delega,   dei   procedimenti
          amministrativi  per  il   rilascio   delle   autorizzazioni
          previste   dalla   legislazione   vigente   nelle   materie
          dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria  e  dello
          smaltimento dei rifiuti;
               g)  snellimento  per  le  piccole imprese operanti nei
          diversi    comparti    produttivi     degli     adempimenti
          amministrativi  previsti  dalla vigente legislazione per la
          tutela ambientale;
               h)  individuazione  delle  responsabilita'   e   delle
          procedure di verifica e controllo".
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
          1992, n.   358, reca: "Testo unico  delle  disposizioni  in
          materia  di  appalti  pubblici  di forniture, in attuazione
          delle  direttive   77/62/CC,   80/767/CEE   e   88/295/CEE"
          (pubblicato  nel supplemento ordinario n. 104 alla Gazzetta
          Ufficiale n. 188 dell'11 agosto 1992).
             - La legge 17 gennaio 1994,  n.  47,  reca:  "Delega  al
          Governo  per  l'emanazione di nuove disposizioni in materia
          di comunicazioni e certificati di cui alla legge 31  maggio
          1965,  n.  575"  (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19
          del 25 gennaio 1994).  Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'allegato  1 al decreto legislativo 24
          luglio 1992, n. 358, e' il seguente:
                               "ENTI ACQUIRENTI
                               (Art. 1, comma 2)
              1) Ministero del tesoro (1)
              2) Ministero delle finanze (2)
              3) Ministero di grazia e giustizia
              4) Ministero degli affari esteri
              5) Ministero della pubblica istruzione
              6) Ministero dell'interno
              7) Ministero dei lavori pubblici
              8) Ministero dell'aricoltura e delle foreste
              9)   Ministero   dell'industria,   del   commercio    e
          dell'artigianato
             10) Ministero del lavoro e della previdenza sociale
             11) Ministero della sanita'
             12) Ministero per i beni culturali e ambientali
             13) Ministero della difesa
             14)   Ministero  del  bilancio  e  della  programmazione
          economica
             15) Ministero delle partecipazioni statali
             16) Ministero del turismo e dello spettacolo
             17) Ministero del commercio con l'estero
             18) Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (3)
             19) Presidenza del Consiglio dei Ministri
             20) Ministero dell'ambiente
             21)   Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica
             22) Ministero dei trasporti
             23) Ministero della marina mercantile ------------
             (1)  Facente funzione di ente acquirente centrale per la
          maggiorparte degli altri Ministeri o enti.
             (2)    Non     compresi     gli     appalti     conclusi
          dall'Amministrazione  dei  monopoli  di Stato limitatamente
          alle forniture di sali e tabacchi
             (3) Unicamente poste".
             - Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
          3  febbraio  1993,  n.  29,  e'  il   seguente:   "2.   Per
          amministrazioni    pubbliche    si   intendono   tutte   le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane, e loro consorzi ed  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie,  gli  istituiti  autonomi  case popolari, le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali   regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
             - Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 24 dicembre
          1993, n.  537, e' il seguente: "1. Gli istituti e le scuole
          di  ogni  ordine  e  grado  nonche'  le istituzioni di alta
          cultura di cui all'articolo 33  della  Costituzione  ed  in
          particolare  le  Accademie  di  belle  arti,  le  Accademie
          nazionali di arte drammatica e di danza e i Conservatori di
          musica  hanno  personalita'  giuridica  e  sono  dotati  di
          autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca
          e  sviluppo,  nei  limiti,  con  la  gradualita'  e  con le
          procedure previsti dal presente articolo".